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TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 50% PROMOSSO PER SOSTENERE LA FORMAZIONE PERSONALE

Il bando sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, , indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AMMISSIBILE

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

ENTITÀ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2019, la percentuale del bonus sulle spese di formazione passa dal 40% al 50% per le piccole imprese, mentre resta fissata al 40% per le medie imprese.

L’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà inferiore per le grandi imprese in quanto il bonus formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.

Bonus formazione 4.0 Percentuale credito d’imposta Limite massimo di spesa
Piccole imprese 50% € 300.000
Medie imprese 40% € 250.000
Grandi imprese 30% € 250.000

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

 

Scadenza 31/12/2022

 

Contattaci, il nostro Team è a completa disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.

Cumulo contributi: chiarimento della Ragioneria di Stato

LA RAGIONERIA DELLO STATO FUGA OGNI DUBBIO: SÌ ALLA CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI COPERTI DAL PNRR (INCLUSO TRANSIZIONE 4.0) CON ALTRE MISURE

IL 2022 INIZIA CON BUONE NOTIZIE!

Iniziamo il 2022 con una bella notizia che dissipa ogni dubbio residuo in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi.

 

DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULABILITÀ SONO CONCETTI DIFFERENTI

Nella nuova circolare di chiarimento, il Ragioniere Mazzotta sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Come spiega Mazzotta, “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita:

“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione.”

Mazzotta conclude quindi che è “pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

 

La regola vale anche per il Piano Transizione 4.0

Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Ricordiamo infatti che sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini).

Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.

In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

 

Contattaci, il nostro Team è a completa disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.

Nuova Sabatini 2022

RITORNA LA DOPPIA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione del Ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e la trasformazione del sistema produttivo verso la Fabbrica Intelligente, in una prospettiva Industria 4.0

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.

Dal 1° gennaio 2022, l’erogazione del contributo NUOVA SABATINI ritornerà in 6 quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro.

Sotto tale soglia il Ministero dello Sviluppo Economico pagherà tutto in un’unica soluzione.

 

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